Lo Statuto dell'Associazione - Titolo 3 - Organi Sociali

TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI

Art. 10) Gli organi sociali sono:

a)       L’Assemblea dei soci;

b)       Il Presidente;

c)       Il Consiglio Direttivo;

d)       I Revisori dei conti.

Art. 11) L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci elencati nell’art. 6 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà dei soci più uno in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L’Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all’anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandata per legge o per statuto.

L’assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell’albo dell’Associazione per almeno quindici giorni. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

Art. 12) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 13) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il Segretario/Tesoriere.

Il Vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede ala formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

Art. 14) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci di cui uno deve fungere da Presidente. I compiti previsti sono quelli di controllo sulla legittimità della gestione amministrativa dell’Associazione.

Art. 15) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E’ previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all’art. 4 Legge 133/99 es.m., per la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Adventure Inside su Facebook
Adventure Inside su Twitter

Questo sito utilizza i cookies per migliorare la vostra esperienza di utilizzo. I cookies tecnici utilizzati per le operazioni essenziali di questo sito vengono già impostati in automatico. Per avere maggiori informazioni sui cookies utilizzati e su come eliminarli, visitate la nostra pagina sulla privacy.

Accetto l'utilizzo dei cookies da parte di questo sito.

EU Cookie Directive Module Information