Lo Statuto dell'Associazione

Scuola Nazionale Adventure Sport Italia - Adventure Inside

 

TITOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica, con durata illimitata, senza scopo di lucro denominata: “Scuola Nazionale Adventure Sport Italia - Adventure Inside Associazione Sportiva Dilettantistica” in forma contratta “Adventure Inside”.

Art.2) L’Associazione Sportiva dilettantistica ha sede legale in Luogosanto, Via Vittorio Emanuele 147, e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero. 

Art. 3) L’Associazione Sportiva dilettantistica si propone di:

  • Promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con scopo turistico, ricreativo ed educativo, con particolare riferimento alle attività outdoor, avventura, raid adventure, mountainbike, kayak, orienteering, rope activities, canyoning, survival, soft air, fitness, atletica;
  • Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico,
  • Attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;
  • Promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
  • Istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
  • Gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche ed intellettuali;
  • Promuovere e favorire l’organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
  • Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
  • Aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che, espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) L’Associazione sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5) L’Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata da uno o più Enti di Promozione Sportiva, Enti di Promozione Sociale o Federazioni Nazionali cui il Consiglio Direttivo deciderà di affiliarsi accettandone e in quel caso facendole proprie le direttive emanate.

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