Lo Statuto dell'Associazione

Scuola Nazionale Adventure Sport Italia - Adventure Inside

 

TITOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica, con durata illimitata, senza scopo di lucro denominata: “Scuola Nazionale Adventure Sport Italia - Adventure Inside Associazione Sportiva Dilettantistica” in forma contratta “Adventure Inside”.

Art.2) L’Associazione Sportiva dilettantistica ha sede legale in Luogosanto, Via Vittorio Emanuele 147, e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero. 

Art. 3) L’Associazione Sportiva dilettantistica si propone di:

  • Promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con scopo turistico, ricreativo ed educativo, con particolare riferimento alle attività outdoor, avventura, raid adventure, mountainbike, kayak, orienteering, rope activities, canyoning, survival, soft air, fitness, atletica;
  • Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico,
  • Attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;
  • Promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
  • Istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
  • Gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche ed intellettuali;
  • Promuovere e favorire l’organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
  • Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
  • Aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che, espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) L’Associazione sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5) L’Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata da uno o più Enti di Promozione Sportiva, Enti di Promozione Sociale o Federazioni Nazionali cui il Consiglio Direttivo deciderà di affiliarsi accettandone e in quel caso facendole proprie le direttive emanate.


 

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Possono far parte dell’Associazione Sportiva dilettantistica le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero. I soci si distinguono in:

a)        Soci Onorari;

b)        Soci Esecutivi;

c)        Soci Ordinari;

d)        Soci Atleti.

Sono Soci Onorari quelle persone alle quali l’Associazione Sportiva dilettantistica deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.Sono Soci Esecutivi coloro che risultano essere fondatori dell’Associazione o che risultano essere successivamente eletti dall’Assemblea dei soci componenti del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione. Sono Soci Atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell’ambito dell’Associazione; essi debbono aver superato l’accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Art. 7) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non aderire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’Ambito dell’Associazione Sportiva.

 Art. 8) La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall’Associazione. Non è ammessa l’iscrizione di soci con rapporto temporaneo.

Art. 9) La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea dei soci. Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale. 


TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI

Art. 10) Gli organi sociali sono:

a)       L’Assemblea dei soci;

b)       Il Presidente;

c)       Il Consiglio Direttivo;

d)       I Revisori dei conti.

Art. 11) L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci elencati nell’art. 6 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà dei soci più uno in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L’Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all’anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandata per legge o per statuto.

L’assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell’albo dell’Associazione per almeno quindici giorni. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

Art. 12) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 13) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il Segretario/Tesoriere.

Il Vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede ala formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

Art. 14) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci di cui uno deve fungere da Presidente. I compiti previsti sono quelli di controllo sulla legittimità della gestione amministrativa dell’Associazione.

Art. 15) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E’ previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all’art. 4 Legge 133/99 es.m., per la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.


 TITOLO 4 – PATRIMONIO ed ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16) Il patrimonio sociale è costituito:

a)       da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

b)       da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)       dalle quote sociali;

b)       dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;

c)       da ogni altra eventuale entrata che concorra all’attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 17) L’esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

L’Associazione si impegna a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


 

TITOLO 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 18) A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione Sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari  sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci.

TITOLO 6 – MODIFICHE STATUTO/SCIOGLIMENTO

Art. 19) Le modifiche al seguente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 20) L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata.

In caso di scioglimento l’Associazione si obbliga ad evolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Per quanto non previsto del presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno e alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed i regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale, delle Federazioni o Associazioni Nazionali a cui la ADVENTURE INSIDE intende affiliarsi ed in particolare ai regolamenti del CONI, del CIO ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

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